Sabato, 01 Novembre 2025 01:41

Il nuovo decreto sui compensi degli esperti ex art. 94-bis rafforza il ruolo delle professioni nella tutela della legalità economica In evidenza

Il nuovo decreto sui compensi degli esperti ex art. 94-bis rafforza il ruolo delle professioni nella tutela della legalità economica

 

 

foto articolo uilp 31.10.2025

La trasmissione alla Corte dei Conti del decreto ministeriale che disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli esperti nominati dai Prefetti ai sensi dell’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) rappresenta un traguardo di rilievo istituzionale e una affermazione concreta del valore delle libere professioni giuridiche ed economiche nel sistema pubblico della prevenzione e della legalità.

Con questo provvedimento il Ministero dell’Interno completa un percorso tecnico-istituzionale avviato nel 2025, volto a garantire omogeneità, trasparenza e proporzionalità nella remunerazione dei professionisti incaricati di assistere le imprese sottoposte a misure di prevenzione collaborativa per agevolazioni occasionali o tentativi di infiltrazione non strutturati.
Una misura che, come ricordato dalla dottrina, rappresenta «un’evoluzione culturale della prevenzione amministrativa, che coniuga legalità e continuità aziendale».


Il decreto: un punto di equilibrio tra trasparenza e valorizzazione professionale

Il decreto ministeriale, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, è il risultato del lavoro del Gruppo interdisciplinare istituito con decreto dipartimentale n. 4231 del 31 marzo 2025, integrato con decreto n. 5548 del 29 aprile 2025, presso il Dipartimento per l’Amministrazione Generale, le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e le Risorse Strumentali e Finanziarie.

Presieduto dal Prefetto Carmen Perrotta (Capo Dipartimento) e dal Prefetto Carolina Bellantoni (Direttore Centrale), il gruppo ha visto la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Interno, dell’ANAC, del Gabinetto del Ministro, del Comando Generale della Guardia di Finanza, della magistratura della prevenzione, e di esperti designati in rappresentanza del mondo professionale, tra cui Giovanni Mottura, Efrem Romagnoli e Antonio Uva per SINAGECO, e Giuseppe Sanfilippo e Sandro Cavaliere per INAG.

Le riunioni dell’8 maggio, 20 maggio e 6 agosto 2025 hanno condotto alla redazione del Documento di sintesi dell’11 agosto 2025, base tecnica del decreto ministeriale.
Le osservazioni e le note tecniche formulate dagli esperti sono state integralmente recepite nel testo definitivo, che si ispira ai principi di equo compenso, proporzionalità e valorizzazione del merito professionale.


I principi cardine del nuovo sistema

Il decreto introduce criteri oggettivi, trasparenti e uniformi su base nazionale, con l’obiettivo di:

  • garantire equità e certezza dei compensi per gli incarichi conferiti ai professionisti;

  • valorizzare la complessità dell’incarico, il grado di responsabilità e i risultati conseguiti;

  • assicurare tempi certi di liquidazione, anche mediante depositi cauzionali e acconti periodici;

  • adeguare i criteri alle imprese con assetti digitali o patrimoniali leggeri, prevedendo parametri basati sui ricavi in analogia con l’art. 3, comma 4, del D.P.R. 177/2015;

  • riconoscere, nei casi di nomina collegiale, la possibilità di una maggiorazione fino al 70% del compenso complessivo;

  • superare il limite retributivo onnicomprensivo di € 240.000, in linea con la sentenza n. 135/2025 della Corte costituzionale, che ha riaffermato il principio di proporzionalità e l’autonomia funzionale delle professioni.


Un sistema tecnico ed economico coerente con la realtà produttiva

Il nuovo schema di calcolo prevede come parametro principale l’attivo patrimoniale lordo risultante dal bilancio o, in sua assenza, dal libro inventari aggiornato a valori di mercato.
Per i settori ad alta digitalizzazione o privi di consistenza materiale (cd. asset-light), il compenso potrà essere calcolato in percentuale sui ricavi.
La determinazione finale tiene conto, oltre che dei parametri quantitativi, anche di criteri qualitativi quali la complessità organizzativa, la durata dell’incarico e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Vengono inoltre disciplinati:

  • il deposito cauzionale (pari al 60–70% del compenso stimato) a garanzia del pagamento;

  • la possibilità di acconti trimestrali o quadrimestrali, correlati a relazioni periodiche di avanzamento;

  • l’autorizzazione alla nomina di coadiutori o collaboratori tecnici, in presenza di motivate esigenze operative.

Il risultato è un sistema di liquidazione equilibrato, che unisce rigore metodologico e flessibilità operativa, assicurando una remunerazione proporzionata alla reale complessità della funzione svolta.


Il Ministero dell' Interno apprezza e riconosce il valore delle competenze

Per l’Unione Italiana Libere Professioni (UILP), il decreto rappresenta una riforma di sistema che consolida la collaborazione tra Stato e professioni nella gestione delle misure di prevenzione e nel presidio della legalità economica.
Offre alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo un quadro normativo chiaro e coerente per la nomina e la remunerazione degli esperti, rafforzando la tutela dell’integrità dei mercati e la funzione di garanzia affidata ai professionisti iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

UILP esprime apprezzamento per l’impegno del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Prefetto Carmen Perrotta e del Prefetto Carolina Bellantoni, che hanno dato attuazione a un intervento atteso da anni, trasformando una norma complessa in un sistema sostenibile, trasparente e rispettoso del merito professionale.

La prevenzione collaborativa – sottolinea UILP – è oggi un modello europeo di equilibrio tra controllo pubblico e libertà d’impresa, fondato sulla fiducia reciproca e sulla competenza dei professionisti.
L’Unione continuerà a seguire il percorso applicativo del decreto, garantendo formazione, supporto tecnico e tutela degli iscritti coinvolti nelle attività di consulenza e monitoraggio ex art. 94-bis del Codice Antimafia.

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