Prevenzione collaborativa e compensi degli esperti: il contributo determinante del Sindacato SINAGECO
Il 6 agosto 2025, presso il Palazzo del Viminale, si è conclusa la terza e ultima riunione del Gruppo interdisciplinare istituito dal Ministero dell’Interno, dedicata alla definizione delle indicazioni operative sui compensi degli esperti nominati ai sensi dell’art. 94-bis del Codice Antimafia. Un passaggio tecnico e politico di grande rilievo, destinato a incidere sulla prassi amministrativa e sulla tenuta giuridico-economica di una misura sempre più centrale nel bilanciamento tra legalità e salvaguardia del tessuto imprenditoriale.
Cos’è la prevenzione collaborativa?
Introdotta dall’art. 94-bis del D.lgs. 159/2011, la prevenzione collaborativa rappresenta una forma di intervento alternativo e meno afflittivo rispetto all’interdittiva antimafia. Consente infatti di accompagnare imprese occasionalmente permeabili al crimine organizzato in un percorso di bonifica e trasparenza, sotto il controllo di esperti nominati dal Prefetto, senza bloccarne l’operatività. Una forma evoluta di “risanamento assistito”, che evita la paralisi produttiva, soprattutto nei territori economicamente più fragili.
Il ruolo di SINAGECO: contenuti e risultati
Il Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori (SINAGECO), letto il comunicato stampa di oggi 7 agosto, ha preso parte sin dall’inizio ai lavori del gruppo di studio ministeriale, presentando un articolato documento tecnico il 4 agosto 2025 in vista della riunione del 6 agosto 2025, sintesi dei contributi già offerti in occasione delle riunioni dell’8 e del 20 maggio 2025.
Tra le principali proposte presentate da SINAGECO e recepite nel dibattito ministeriale:
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Applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 177/2015, con calcolo del compenso sulla base dell’attivo patrimoniale lordo, secondo percentuali medie tra le lettere a) e b), e con abbattimento massimo del 50%;
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Introduzione di acconti periodici (trimestrali o quadrimestrali) fino all’80% del compenso stimato, a fronte di rendicontazioni intermedie;
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Obbligo per l’impresa di costituire un conto corrente vincolato con versamento pari al 60–70% del compenso, entro 30 giorni dalla nomina;
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Valorizzazione in sede di liquidazione finale di parametri qualitativi come complessità, durata e risultati raggiunti;
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Superamento del limite massimo di € 240.000,00 quale soglia annua invalicabile, in contrasto con il principio costituzionale di proporzionalità (Corte cost. n. 135/2025);
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Introduzione della percentuale sui ricavi come parametro alternativo, soprattutto per le imprese digitali o a struttura patrimoniale leggera;
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Riconoscimento della legittimità della figura del coadiutore, con compenso da calcolarsi ex art. 4 D.P.R. 177/2015;
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Adozione di griglie parametriche trasparenti, condivise in sede interministeriale, per garantire uniformità nei procedimenti di liquidazione.
Verso l’atto di indirizzo
Secondo quanto confermato dal Capo Dipartimento nel corso della riunione del 6 agosto, entro due mesi il Ministero dell’Interno procederà all’emanazione dell’atto di indirizzo, contenente le indicazioni operative definitive destinate alle Prefetture. Il documento servirà da riferimento vincolante per la liquidazione dei compensi e per garantire un trattamento uniforme e proporzionato su tutto il territorio nazionale.
Una battaglia di civiltà professionale
Il lavoro di SINAGECO – svolto in totale gratuità da parte dei colleghi che hanno partecipato al gruppo interdisciplinare – ha rappresentato un esempio virtuoso di partecipazione sindacale attiva, capace di tradurre le esigenze della categoria in soluzioni tecniche concrete e sistemiche. Si è così evitata un’applicazione distorta e penalizzante delle norme, restituendo dignità, riconoscimento e tutela alla figura professionale dell’esperto in prevenzione collaborativa.



