Studi associati e professionisti: adesione sincronizzata o esclusione
Uno dei punti centrali chiariti dall’Agenzia riguarda l’impatto delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 13/2024, in particolare con le lettere b-quinquies e b-sexies dell’art. 11, comma 1. Tali disposizioni stabiliscono che:
Un professionista associato con partita IVA individuale può partecipare al CPB solo se anche lo studio associato aderisce, e viceversa.
La mancata adesione simultanea tra studio e associati rappresenta una causa di esclusione o di cessazione dal beneficio.
Due casi esaminati nelle FAQ:
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Lo studio ha aderito nel 2024-2025, ma un associato no:
→ l’associato potrà aderire nel biennio 2026-2027, purché lo studio rinnovi l’adesione almeno per il 2026. -
Gli associati hanno aderito nel 2024-2025, ma lo studio no:
→ lo studio potrà partecipare al CPB solo se gli associati confermano l’adesione anche nel 2026.
In entrambi i casi, la discontinuità tra le adesioni fa scattare l’interruzione dei benefici derivanti dal concordato.
ISA non applicabili? Non blocca l’adesione per gli altri
Nel secondo chiarimento, l’Agenzia si sofferma su una situazione tipica: uno degli associati è escluso dagli ISA (per esempio, perché in regime forfetario). In questo caso:
✔️ La partecipazione al CPB dello studio e degli altri associati resta valida.
❌ L’esclusione dagli ISA è personale e non pregiudica l’adesione collettiva.
Questo significa che ogni associato è valutato autonomamente in base alla propria posizione fiscale e non si verificano “effetti a catena” in caso di esclusioni singole.
La cessione di ramo da parte di impresa individuale non comporta la cessazione
L’ultima FAQ riguarda le imprese individuali. In particolare, è stato chiesto se una ditta individuale che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e ha ceduto un ramo d’azienda nel 2024 incorra nella cessazione dell’agevolazione.
L’Agenzia precisa che la causa di cessazione prevista per conferimenti di azienda (art. 21, lett. b-ter) si applica solo a società ed enti, non alle persone fisiche.
Pertanto, la cessione di ramo da parte di una ditta individuale non fa venir meno il CPB, salvo altri motivi.
Coordinamento, attenzione e decisioni condivise
Questi ultimi chiarimenti confermano quanto la scelta di aderire al CPB debba essere attentamente valutata, soprattutto nei contesti associativi. Per i professionisti – singoli o in forma aggregata – diventa cruciale condividere strategie fiscali comuni, evitando decisioni disallineate che potrebbero far perdere i benefici della programmazione biennale.
Il termine del 30 settembre si avvicina: è il momento per i professionisti iscritti a UILP di confrontarsi, approfondire e decidere con consapevolezza.
Hai dubbi o osservazioni sull’adesione al CPB?
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