Sabato, 14 Giugno 2025 19:31

Versamenti d’imposta: per i professionisti ISA e i forfetari scadenze spostate al 21 luglio In evidenza

Versamenti d’imposta: per i professionisti ISA e i forfetari scadenze spostate al 21 luglio

Con l’approvazione del nuovo Decreto Fisco, deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 giugno, viene formalizzata la proroga dei termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP e IVA a carico dei contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), nonché per coloro che operano in regime forfetario o nel regime di vantaggio (c.d. “minimi”).

 

Come confermato in conferenza stampa dal Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo, il provvedimento posticipa la scadenza dal 30 giugno al 21 luglio 2025 per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza alcuna maggiorazione.

Slitta così  la scadenza per il pagamento, senza alcuna maggiorazione; resta inoltre confermata la possibilità di effettuare i versamenti dal 22 luglio al 20 agosto 2025, con applicazione di una maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo.


I destinatari della proroga

Analogamente a quanto previsto nelle annualità precedenti, possono beneficiare del differimento tutti i contribuenti che:

  • esercitano attività per le quali risultano approvati gli ISA (art. 9-bis, DL 50/2017);

  • dichiarano ricavi o compensi entro la soglia di 5.164.569 euro, individuata dai decreti di approvazione dei singoli indici.

Il beneficio si estende espressamente anche:

  • ai contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);

  • ai titolari del regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, DL 98/2011);

  • a soggetti esclusi dagli ISA per cause oggettive (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);

  • ai soci e partecipanti di società, associazioni e imprese soggette a trasparenza fiscale (artt. 5, 115 e 116 TUIR).

Restano invece esclusi i contribuenti titolari esclusivamente di redditi agrari (artt. 32 e seguenti TUIR), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 330/2019).


Le imposte e i contributi interessati

La finestra di proroga riguarda:

  • saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES, addizionali comunali e regionali, imposta sostitutiva forfetari e minimi, cedolare secca, altre imposte sostitutive legate a concordati o regimi agevolati, maggiorazioni per società di comodo;

  • saldo e acconto 2024/2025 di IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;

  • saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRAP;

  • IVA derivante dall’adeguamento ai maggiori ricavi o compensi dichiarati per elevare il profilo di affidabilità ISA.

Per chi non avesse già effettuato il saldo IVA 2024 entro la scadenza ordinaria (17 marzo 2025, posticipato perché il 16 era domenica), è ammesso il pagamento entro il 21 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% per ciascun mese o frazione di mese decorrente dal 17 marzo fino al 30 giugno, in base agli artt. 6 e 7 del DPR 542/99.

La proroga si applica anche al saldo 2024 e al primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie (rif. messaggio INPS n. 2731/2021 e FAQ AE 2024). Vi rientra altresì il diritto annuale CCIAA, che segue i termini dell’acconto IRPEF.

Non rientrano nella proroga i soggetti IRES con termini di pagamento posticipati per effetto dell’approvazione tardiva del bilancio o per esercizi non coincidenti con l’anno solare.


Le motivazioni del rinvio

Secondo quanto dichiarato dal Viceministro Maurizio Leo, il differimento dei termini è stato disposto per allineare le scadenze con le modifiche introdotte dal decreto correttivo del concordato preventivo biennale, dando così a professionisti, imprese e intermediari il tempo tecnico di adeguare calcoli e versamenti.

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